
A quasi 25 anni dalla riforma del Titolo V del 2001 e a più di 15 anni dalla legge delega “in materia di federalismo fiscale”, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione [1], la finanza comunale si trova in uno stato lontano dalla previsione costituzionale. In ambito internazionale, la locuzione “federalismo fiscale” rimanda ad una organizzazione delle relazioni tra livelli di governo elettivi basata su un certo grado di decentramento delle funzioni di entrata e di spesa (OECD). Nella Costituzione italiana il termine non è richiamato. I rapporti tra i livelli di governo sono improntati a principi ben più forti del solo decentramento della spesa, dal momento che l’autonomia locale è riconosciuta come uno dei principi fondamentali che ordinano la Repubblica “una e indivisibile” (art.5, Cost).
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